(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 4 settembre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  del  6  febbraio
2012 n. 183; 
 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e' cosi' sostituito: 
      «1. La realizzazione di  nuovi  tralicci  ed  impianti  nonche'
qualsiasi  modifica  ad  impianti  ricetrasmittenti,   compresi   gli
interventi di risanamento o demolizione sono soggette  a  concessione
edilizia e necessitano di un'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
7-bis, comma 3 della legge.» 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Bolzano, 27 agosto 2012 
 
                             DURNWALDER